trascrizione, modifica del nome a
seguito di adozione o di cambiamento di sesso
Not. Maria Tateo
Tizia,
già proprietaria di un immobile, a seguito di decreto di adozione (la vecchia
adozione speciale) assume il cognome degli adottanti.
Non è mai stata
fatta alcuna trascrizione o voltura catastale e pertanto sia in Conservatoria
che al Catasto Tizia risulta con il proprio cognome originario.
È corretto
costituire in atto Tizia con l'attuale cognome, ma effettuare la trascrizione
individuandola nella nota con il cognome originario, spiegando il tutto nel
quadro D?
Not. Maria Alessandra Panbianco
Nel sistema della
pubblicita' tavolare, se non sbaglio, c'e' una norma che stabilisce formare
oggetto di annotazione i fatti giuridici relativi allo stato ed alla capacita'
delle persone: la stessa norma, in quel sistema, viene estesa ai casi di
cambiamento della ragione sociale o denominazione ed alla trasformazione della
societa'.
Nulla di tutto
cio' negli artt. 2643 sgg., c.c., dove e' peraltro pacifico che le modifiche
degli elementi identificativi degli acquirenti non incidono sulla continuita'
delle trascrizioni, che riguarda gli "acquisti", non gli elementi
identificativi dei soggetti (salvo la differente ipotesi delle omissioni o
inesattezze delle note di cui all'art. 2665, c.c.).
Il cambiamento del cognome o del nome o la rettifica di
qualche altra risultanza dei registri dello stato civile non produce di regola
alcun obbligo di trascrizione in capo a chicchessia ne' fa venir meno la
continuita' delle trascrizioni; semplicemente, nuoce alla qualita' del servizio
di pubblicita', generando dei "difetti" di consultabilita' dei
registri immobiliari (si rende necessaria la consultazione "in
parallelo" dei registri dello stato civile o del registro imprese,
per reperire tutti gli elementi identificativi che un dato soggetto ha assunto
nella sua piu' o meno lunga esistenza, usando poi quegli stessi elementi
identificativi come chiavi di ricerca per i registri immobiliari).
In conclusione, potresti tentare una trascrizione del decreto
di adozione, utile ai soli fini di completezza pubblicitaria (bisognerebbe
verificare bene se la legge sull'adozione non preveda, per caso, un qualche
meccanismo di pubblicita' nei registri immobiliari; non penso, ma non si sa
mai!).
A me e' capitato
di fare l'atto di acquisto con Tizio e di rivendita con Tizia, a seguito del
cambiamento di sesso.
Resta fermo il fatto che nell'atto e nella nota di
trascrizione l'adottato deve essere identificato con il suo "nuovo"
cognome (e codice fiscale) ex art. 2659, c.c., comprovando nell'atto con dichiarazione di parte la
variazione dell'elemento identificativo, magari supportata da apposita
certificazione, rispetto all'atto di provenienza, facendone eventualmente
menzione nel quadro D della nota).