trascrizione, modifica del nome a seguito di adozione o di cambiamento di sesso


 

Not. Maria Tateo

mtateo@notariato.it


Tizia, già proprietaria di un immobile, a seguito di decreto di adozione (la vecchia adozione speciale) assume il cognome degli adottanti.

 

Non è mai stata fatta alcuna trascrizione o voltura catastale e pertanto sia in Conservatoria che al Catasto Tizia risulta con il proprio cognome originario.

 

È corretto costituire in atto Tizia con l'attuale cognome, ma effettuare la trascrizione individuandola nella nota con il cognome originario, spiegando il tutto nel quadro D?

 



Not. Maria Alessandra Panbianco

mpanbianco@notariato.it

 

Nel sistema della pubblicita' tavolare, se non sbaglio, c'e' una norma che stabilisce formare oggetto di annotazione i fatti giuridici relativi allo stato ed alla capacita' delle persone: la stessa norma, in quel sistema, viene estesa ai casi di cambiamento della ragione sociale o denominazione ed alla trasformazione della societa'.

 

Nulla di tutto cio' negli artt. 2643 sgg., c.c., dove e' peraltro pacifico che le modifiche degli elementi identificativi degli acquirenti non incidono sulla continuita' delle trascrizioni, che riguarda gli "acquisti", non gli elementi identificativi dei soggetti (salvo la differente ipotesi delle omissioni o inesattezze delle note di cui all'art. 2665, c.c.).


Il cambiamento del cognome o del nome o la rettifica di qualche altra risultanza dei registri dello stato civile non produce di regola alcun obbligo di trascrizione in capo a chicchessia ne' fa venir meno la continuita' delle trascrizioni; semplicemente, nuoce alla qualita' del servizio di pubblicita', generando dei "difetti" di consultabilita' dei registri immobiliari (si rende necessaria la consultazione "in parallelo"  dei registri dello stato civile o del registro imprese, per reperire tutti gli elementi identificativi che un dato soggetto ha assunto nella sua piu' o meno lunga esistenza, usando poi quegli stessi elementi identificativi come chiavi di ricerca per i registri immobiliari).


In conclusione, potresti tentare una trascrizione del decreto di adozione, utile ai soli fini di completezza pubblicitaria (bisognerebbe verificare bene se la legge sull'adozione non preveda, per caso, un qualche meccanismo di pubblicita' nei registri immobiliari; non penso, ma non si sa mai!).

 

A me e' capitato di fare l'atto di acquisto con Tizio e di rivendita con Tizia, a seguito del cambiamento di sesso.


Resta fermo il fatto che nell'atto e nella nota di trascrizione l'adottato deve essere identificato con il suo "nuovo" cognome (e codice fiscale) ex art. 2659, c.c., comprovando  nell'atto con dichiarazione di parte la variazione dell'elemento identificativo, magari supportata da apposita certificazione, rispetto all'atto di provenienza, facendone eventualmente menzione nel quadro D della nota).